Tempo tuta - retribuzione dovuta - Studio Legale Bronzini

Tempo tuta retribuzione

Tempo tuta – retribuzione dovuta

Con un’ultima ordinanza della Corte di Cassazione – sezione Lavoro – del 07.05.2020 n. 8627 vengono confermate, ancora una volta, le condizioni per la retribuzione del c.d. tempo tuta.

Per “tempo tuta” si intende il tempo utilizzato dal lavoratore,  prima dell’inizio e dopo la fine del turno, per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro, abbigliamento di servizio (camici, divise, dispositivi di protezione individuali etc…).

L’ordinanza citata prende in esame il caso d’infermieri dipendenti di un’ASL i quali richiedevano che fosse considerato come compreso nell’orario di lavoro e, quindi, che fosse retribuito il “ tempo tuta” all’inizio ed alla fine del turno, calcolato in venti minuti complessivi.

Il caso degli infermieri

Il tempo tuta deve essere considerato incluso nel normale orario, e pertanto retribuito, nel caso in cui il datore di lavoro abbia imposto al lavoratore di indossare determinati indumenti da esso forniti, con vincolo di tenerli sul posto di lavoro.

Già precedenti Sentenze di Cassazione (tra le molte, Cass n. 17635/2019, 3901/2019; 12935/2018; 27799/2017) stabilivano che

l’attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell’obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell’interesse dell’Azienda, ma dell’igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene.

Anche nel silenzio della Contrattazione Collettiva integrativa, detto tempo da’ diritto alla retribuzione anche per la funzione assegnata all’abbigliamento che i lavoratori sono obbligati ad indossare, in virtù di superiori esigenze di sicurezza ed igiene ed attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto.

Retribuzione autonoma del “tempo tuta”

Si sottolinea inoltre che, la retribuzione autonoma del “tempo tuta” è dovuta anche in considerazione del fatto che

  • il datore di lavoro può rifiutare la prestazione lavorativa in difetto di quella preparatoria, propedeutica e funzionale dall’esecuzione del lavoro ovvero dell’attività di vestizione di specifici indumenti di lavoro.

In ultimo si rileva che pochi mesi prima di questa ordinanza già il Ministero del Lavoro con risposta all’interpello n. 1 del 23.03.2020 prot. 4831 ha affermato che

  • se il lavoratore ha avuto in dotazione gli indumenti di lavoro e dispone della possibilità di portarli al proprio domicilio, recandosi a lavoro con gli indumenti già indossati, il tempo impiegato per la vestizione non può essere considerato orario di lavoro ma è operazione che fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa.
  • se invece il datore di lavoro ha fornito al lavoratore determinati indumenti con il vincolo però di tenerli e di indossarli sul posto di lavoro, il tempo necessario alla vestizione e svestizione rientra nel concetto di orario di lavoro e come tale andrà computato e retribuito. Il datore di lavoro in tale caso infatti disciplina il tempo e il luogo di esecuzione e detta operazione rientra nel lavoro effettivo.

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