Personale in appalto presso albergo: applicabile retribuzione CCNL Turismo - Studio Legale Bronzini

retribuzione CCNL Turismo

Personale in appalto presso albergo: applicabile retribuzione CCNL Turismo

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 8066 del 30.12.2020 ha stabilito che l’albergatore, titolare della struttura, ha l’obbligo di garantire ai lavoratori, dipendenti della società che ha in appalto il servizio di pulimento della struttura, l’applicazione del trattamento retributivo del CCNL del Turismo.

Il caso preso in esame dal Tribunale riguarda una lavoratrice dipendente di un società di servizi la quale ha offerto la sua prestazione lavorativa presso un albergo, in virtù di contratto di appalto tra la società datrice di lavoro e l’albergo.

Alla lavoratrice, come spesso accade, è stato applicato il CCNL Multiservizi – settore pulimento – al posto del corretto CCNL Turismo come imposto da disposizioni di legge.

Norme in materia di sviluppo del sistema di offerta turistica

La Legge regionale del Lazio n. 13 del 2007, che detta “norme in materia di sviluppo del sistema di offerta turistica” (Art. 1 “oggetto e finalità”), prevede all’art. 24, secondo comma, che:

Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all’alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso di regolare titolo abilitativo, ove previsto, e sia stipulata un’apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità in solido di garantire agli addetti l’applicazione organica delle normative di legge e contrattuali del settore del turismo nonché la coerenza della gestione dell’attività complessiva e dei servizi con il livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva”.

Responsabilità dell’albergatore

L’albergatore ha l’obbligo di garantire l’applicazione del trattamento economico previsto dal CCNL del Turismo nei confronti dei lavoratori che forniscono il servizio di pulizia.

Secondo il Tribunale di Roma:

La norma citata, dunque, prevede che, anche in caso di appalto del servizio di pulimento (ciò che viene definito come convenzione per affidamento di servizi diversi da quelli di alloggio), l’albergatore (fornitore del servizio di alloggio) è responsabile in solido e deve garantire la concreta applicazione della contrattazione collettiva del settore del turismo.”

Secondo il Tribunale, anche lo stesso art. 97 del CCNL Turismo, non applicato nel caso di specie, espressamente prevede che:

in relazione agli appalti di servizi di pulizia e riassetto delle camere, l’appaltante utilizzerà solo appaltatori che si impegnino a corrispondere, ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’azienda appaltante e che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quanto previsto dal vigente CCNL Turismo, comprensivo dell’assistenza sanitaria integrativa e di eventuali ulteriori servizi offerti dall’appaltante ai propri dipendenti (es. vitto) a parità di livello e di mansioni svolte (…) Quanto previsto al comma precedente si applica ai suddetti lavoratori anche in caso di successivi cambi d’appalto sempreché dal libro unico del precedente appaltatore ne risulti la stabile adibizione all’esecuzione del servizio di cui trattasi per i sei mesi precedenti il cambio di appalto”.

L’albergatore, responsabile in solido con la società appaltatrice, è stato condannato al risarcimento del danno.

In conseguenza delle argomentazioni sopra indicate il Tribunale ha condannato la società esercente attività alberghiera e la società appaltatrice del servizio di pulimento al pagamento, in solido fra loro, del risarcimento del danno patito dalla lavoratrice dipendente dell’impresa di pulimento e quantificato nel differenziale fra la retribuzione percepita (erogata sulla base del Ccnl Pulimento e Multiservizi) e quella spettante sulla base del Contratto Collettivo del Settore Turismo.

Ha concluso, pertanto, il Tribunale affermando che:

Spettano, quindi, a quest’ultima [la lavoratrice] a titolo risarcitorio le differenze retributive dovute in virtù del diverso inquadramento indicato e dell’orario di lavoro effettivamente osservato, rispetto alla retribuzione mensile dichiarata come percepita”.

Di seguito la Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – sezione lavoro – n. 8066/2020:

 

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