Nullità della clausola “flessibile” su all’orario di lavoro part time - Studio Legale Bronzini

orario di lavoro part time

Nullità della clausola “flessibile” su all’orario di lavoro part time

Con Sentenza del Tribunale di Roma – Sezione lavoro – n. 3617/2020 pubblicata il 23.6.2020 (in allegato in fondo all’articolo), il Giudice esamina due questioni afferenti i contratti part time.

1. Nullità della clausola distribuzione giornaliera orario della prestazione

Nel caso di specie il contratto di assunzione della lavoratrice prevedeva fasce orarie che di fatto coprivano l’intera giornata (dalle ore 7,30 alle ore 20,00). La ricorrente evidenzia, pertanto, la lesione del proprio diritto alla programmazione del tempo libero e l’impossibilità di svolgere altra attività lavorativa.

Afferma il Tribunale:

È dunque di tutta evidenza la contrarietà della pattuizione rispetto alla ratio della legge che, con l’istituto del contratto a tempo parziale, ha inteso bilanciare una retribuzione ridotta ed un ridotto impegno giornaliero, con una maggiore flessibilità, tale da consentire al lavoratore di svolgere ulteriori attività (non solo) lavorative, a loro volta finalizzate a garantire una piena attuazione dell’art. 36 Cost.

Dette argomentazioni a parere del Giudice conducono alla nullità della clausola.

2. Legittimità o meno di una clausola flessibile

Venendo alla legittimità della clausola flessibile il Tribunale verifica se la stessa sia idonea ad attribuire al soggetto datoriale uno ius variandi sostanzialmente unilaterale.

Ex comma 4, art. 6 D.Lgs. 81/2015 :Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.

E sul punto il Giudice del lavoro afferma:

le clausole elastiche previste ex art. 6 cit., pur consentendo la “variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa”, ovvero quella in aumento della sua durata, non possono farlo in maniera indiscriminata, attribuendo al soggetto datoriale un potere di modifica unilaterale. Tale possibilità è subordinata al rispetto di un profilo di compatibilità rispettoso della ratio legis, costituzionalmente ispirata.”

Conclude sul punto il Tribunale:

Appare dunque evidente, alla luce di tali considerazioni, come la clausola apposta alla “lettera di assunzione” dell’1.10.2017, atta ad attribuire al datore di lavoro uno ius variandi tale da consentirgli di modificare “in qualsiasi momento durante il rapporto” la collocazione temporale della prestazione della ricorrente, sia illegittima.

In conseguenza della illegittimità della clausola apposta al contratto il Tribunale ha quindi condannato la società al risarcimento del danno ex art. 10 comma 3 D.Lgs. 81/2015, secondo cui

Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, ad un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

Di seguito la Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – sezione lavoro – n. 3617/2020

Sentenza Tribunale ordinario di Roma sezione lavoro n. 3617-2020

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