Illegittimo il trasferimento del lavoratore a seguito di sentenza di reintegro - Studio Legale Bronzini

Illegittimo il trasferimento del lavoratore a seguito di sentenza di reintegro

Con Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione  – Sezione lavoro – n. 1293/2023 pubblicata il 17.01.2023 la Corte dichiara che il datore di lavoro nell’ottemperare ad una Sentenza di riammissione in servizio, deve anche reinserire il lavoratore nell’attività lavorativa svolta nel medesimo luogo e con mansioni originarie.

Il caso riguarda una lunga vicenda processuale che ha origine con una prima impugnazione, da parte di un lavoratore di una Banca, di una cessione di ramo d’azienda e il relativo trasferimento alla società cessionaria.

Con una prima sentenza la Corte di Appello di  Napoli aveva dichiarato la nullità della cessione e aveva disposto la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato (prima della cessione del ramo di azienda).

In ottemperanza alla Sentenza della Corte di Appello la Banca datrice di lavoro ha reintegrato il lavoratore ma lo ha trasferito da Napoli a Milano.

Il lavoratore ha, pertanto, impugnato il “nuovo” trasferimento.

La Corte di Appello di Napoli, in nuova composizione, ha ritenuto illegittima l’assegnazione (termine utilizzato dalla Banca ma che si configurava a tutti gli effetti un trasferimento) del lavoratore ad una sede della Banca di Milano, non accogliendo le motivazioni della Banca circa l’impossibilità di ottemperare all’ordine di reintegra, tenuto conto della mutata organizzazione aziendale.

La Banca affermava che il trasferimento era collegato alla:

  1. digitalizzazione del servizio;
  2. soppressione di mansioni a basso contenuto professionale esulanti dal servizio bancario (quali quelli svolte dal lavoratore);
  3. circostanza che altri lavoratori in situazione corrispondente erano stati assegnati a Milano o Bologna.

Si rileva però che accertata la continuità giuridica del rapporto di lavoro, a seguito della dichiarata nullità del trasferimento di ramo di azienda, il provvedimento adottato dall’azienda era soggetto alle regole di cui all’art. 2103 c.c..

Decisione della Corte di Appello di Napoli.

La Corte di Appello:

  1. ha giudicato le motivazioni del trasferimento non idonee a giustificare il trasferimento, tenuto conto delle svariate mansioni descritte nell’area di appartenenza del lavoratore interessato e delle numerose filiali della banca a Napoli ed in Campania.
  2. ha altresì sottolineato che, in presenza di ordine giudiziale di reintegra del lavoratore, questi andava, almeno inizialmente, riassegnato nel medesimo luogo della precedente attività lavorativa.
Decisione della Corte di Cassazione.

La Banca impugna la sentenza della Corte di Appello di Napoli in Corte di Cassazione la quale respinge il ricorso confermando la Sentenza di Appello la quale nelle motivazioni accerta

“la mancata dimostrazione da parte del datore di lavoro di effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive giustificanti il provvedimento di trasferimento (tenuto conto delle indicate circostanze, appunto, fattuali, relative all’inquadramento professionale del lavoratore ed alla presenza in Campania di numerose filiali della banca)”.

Infatti, con riferimento all’art. 2103 c.c., l’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell’attività lavorativa deve quindi avvenire:

  1. nel luogo precedente
  2. nelle mansioni originarie

a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad un’altra unità produttiva, e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive.

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