I permessi riconosciuti dalla legge 104/1992

La legge 104 per persone con handicap

legge del 5 febbraio 1992 n. 104 è nota come “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”

La legge 104/1992 all’art. 3 delinea il proprio campo di applicazione fornendo la definizione di persona portatrice di handicap come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”

L’art. 3 comma 3 L. 104/1992 definisce poi la condizione di handicap grave che si ha “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”

Nel definire il campo di applicazione della normativa, occorre innanzitutto chiarire che la stessa si rivolge esclusivamente alla persone portatrici di handicap come sopra definite e non agli invalidi civili per i quali l’ordinamento predispone altre agevolazioni. La legge 104/1992 trova applicazione a tutti i soggetti che abbiano domicilio o stabile dimora nel territorio italiano e dunque anche agli stranieri e agli apolidi nonché ai familiari che assistono il soggetto portatore di handicap.

Permessi con la legge 104

Al fine di ottenere i permessi e le agevolazioni previsti dalla legge il soggetto deve inoltrare domanda di riconoscimento della disabilità all’Inps on line, collegandosi al sito dell’istituto, oppure avvalendosi dell’assistenza di patronati. La condizione di disabilità viene accertata mediante una visita medica svolta dalle aziende sanitarie locali tramite una commissione operante presso ogni Azienda Usl. La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Usl territorialmente competente.

La Commissione è inoltre integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare. Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi (UIC), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS) e dell’Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

Dal 1 gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.

Il riconoscimento della situazione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche, ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di una serie di agevolazioni. Tra le agevolazioni riconosciute dalla legge 104/1992 vi è il diritto a godere di permessi retribuiti. Nello specifico, il lavoratore dipendente che assista minori o parenti affetti da handicap in condizioni di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/1994 ha diritto a fruire di permessi definiti “permessi Legge 104”. Ai sensi dell’art 33 comma 2 L. 104/1992 il lavoratore può assentarsi dal lavoro per 2 ore al giorno, se la durata della giornata lavorativa è superiore a 6 ore, o per un’ora al giorno se inferiore.

Lavoratore che assista un minore portatore di handicap

Il successivo comma 3 prevede poi che il lavoratore che assista un minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità può fruire di 3 giorni di permesso al mese, anche continuativamente a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno. Il lavoratore dipendente che assista il figlio minore con handicap grave ha diritto, fino a 3 anni di vita del bambino, ai suddetti permessi e al prolungamento del congedo parentale con indennità pari al 30% della retribuzione. Il periodo di congedo parentale tra congedo ordinario e prolungamento non può avere durata superiore a 3 anni. Successivamente, dai 3 ai 12 anni di vita del bambino, resta il diritto a fruire del congedo parentale fino ai 3 anni previsti dall’agevolazione e i 3 giorni di permesso retribuito. Dei suddetti permessi retribuiti può fruire anche la persona maggiorenne con handicap grave che sia lavoratore dipendente; il coniuge, i parenti gli affini entro il 2° grado; nonché i parenti fino al 3° grado, ma solo nel caso in cui i genitori abbiano più di 65 anni di età e soffrano di patologie invalidanti oppure siano deceduti o assenti.


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