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Maternità obbligatoria

Tutela della maternità

Il Dlgs. 151/2001 prevede, a tutela della maternità, periodi di astensione e permessi dal lavoro durante il periodo di gravidanza e successivamente alla nascita, fino a 12 anni di età del bambino.

In tale quadro normativo di tutela della maternità si iscrivono gli istituti  dell’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice o congedo di maternità, dell’astensione facoltativa dal lavoro o congedo parentale, dei permessi per i controlli prenatali della lavoratrice gestante, dei permessi per allattamento e dei congedi per malattia del figlio. Nello specifico prima di passare alla disamina della disciplina dell’astensione obbligatoria occorre delineare le differenze sussistenti tra la stessa e l’istituto dell’astensione facoltativa o congedo parentale.

Com’è facilmente intuibile dalle denominazioni dei due istituti, il congedo di maternità è un periodo di astensione obbligatoria sussistendo un vero e proprio obbligo per la lavoratrice di astenersi dallo svolgimento dell’attività lavorativa e un espresso divieto per il datore di lavoro di adibire la lavoratrice a qualsiasi attività lavorativa per il periodo previsto dalla legge. Il congedo parentale è invece una un’astensione facoltativa dal lavoro concessa dall’ordinamento sia alla madre che al padre lavoratori dipendenti con figli di età fino a 12 anni.

Il congedo di maternità costituisce un diritto indisponibile della lavoratrice la quale non può dunque rinunziarvi nemmeno nel caso in cui il medico attesti l’assenza di controindicazione all’esercizio dell’attività lavorativa. La violazione dell’obbligo di astenersi dall’attività lavorativa da parte della lavoratrice è sanzionata con la mancata percezione dell’indennità di maternità relativa ai giorni lavorati, mentre il datore di lavoro che adibisca la lavoratrice ad  attività lavorativa nel periodo di congedo di maternità incorre nella sanzione penale dell’arresto fino a 6 mesi.

Durante il periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice non può inoltre fruire di ferie o di assenze ad altro titolo.

Congedo di maternità

Il congedo di maternità spetta alle lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps anche per la maternità, alle apprendiste, operaie, impiegate, e alle dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo; alle disoccupate o sospese; alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato se nell’anno in cui inizia il congedo siano braccianti iscritte negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo; colf e badanti, lavoratrici a domicilio; lavoratrici in attività socialmente utili; lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps e non pensionate; lavoratrici pubbliche.

maternità obbligatoria

La durata dell’astensione obbligatoria dal lavoro è disciplinata dall’art. 16  DLgs 151/2001 il quale stabilisce che la lavoratrice è tenuta ad astenersi dallo svolgimento dell’attività lavorativa per un periodo di 5 mesi decorrente da 2 mesi prima la data presunta del parto e fino a 3 mesi dopo la nascita del figlio. Ai 3 mesi successivi al parto si aggiungono in caso di parto avvenuto dopo la data presunta i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva del parto e in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta i giorni non goduti precedentemente.

Nel caso in cui il neonato sia ricoverato durante il periodo di congedo di maternità il decorso dello stesso può essere sospeso, potendo la madre scegliere di rinviare la fruizione dell’astensione successivamente alle dimissioni del figlio o da altra data antecedente. L’opzione per la sospensione del periodo di astensione obbligatoria può essere esercitata solo se la madre sia in condizioni di salute tali da permetterle di riprendere l’attività lavorativa. Ai fini della concessione della sospensione del periodo di astensione obbligatoria la madre deve fornire la prova del ricovero del figlio e la produzione di attestazione medica in cui venga dichiarata la compatibilità dello stato di salute della lavoratrice con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La data di sospensione del congedo di maternità deve essere tempestivamente comunicato al datore di lavoro e all’Inps in via telematica o cartacea precisando la data di inizio e di fine della sospensione del periodo di astensione obbligatoria. Le modalità di fruizione del periodo di congedo possono variare prevedendo la legge delle ipotesi di anticipazione, di posticipo e di proroga del periodo di astensione.

Il congedo flessibile

Si ha congedo flessibile quando la lavoratrice decida di posticipare la data di inizio del congedo di maternità, nel rispetto del periodo di astensione minima prima del parto di un mese. Ai fini della fruizione del congedo flessibile è necessaria l’autorizzazione da parte del medico del SSN avallato dal medico competente che attesti l’assenza di rischi per la madre e per il nascituro.

La suddetta riduzione di un mese della durata del periodo di astensione obbligatoria, può essere compensata dalla fruizione delle giornate di astensione precedentemente non godute successivamente al parto. Il differimento nel godimento del periodo di astensione non fruito prima del parto può essere concesso semplicemente su istanza della lavoratrice, oppure per sopravvenuta malattia della madre o del nascituro.

Una novità introdotta per l’anno 2019 è la possibilità di fruire del congedo obbligatorio nei 5 mesi successivi al parto. Questa possibilità ulteriore è stata introdotta con la legge di bilancio del 2019 e stabilisce che le madri lavoratrici possano fruire del congedo obbligatorio di 5 mesi a partire dalla data del parto.

Anche in questo caso, come nel precedente congedo flessibile 1+4, vi deve essere una specifica autorizzazione da parte del medico del SSN avallato dal medico competente che attesti l’assenza di rischi per la madre e per il nascituro.

Il periodo di congedo di maternità può inoltre essere oggetto di anticipazione nei seguenti casi previsti dagli artt. 17 e 87 DLgs. 151/2001 e successive modificazioni: insorgenza di  gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; nel caso di condizioni di lavoro od ambientali pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino, ovvero la lavoratrice svolga un’attività faticosa e/o insalubre e non possa essere adibita ad altre mansioni, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 12 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Maternità e periodo di astensione obbligatoria

Il periodo di astensione obbligatoria può inoltre essere prorogato fino a 7 mesi dopo il parto quando le condizioni di lavoro od ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna o la lavoratrice svolga un’attività faticosa e/o insalubre e non possa essere adibita ad altre mansioni.

Il provvedimento di proroga del periodo di congedo di maternità è adottato dalla DTL tenendo in considerazione ai fini della concessione o meno della proroga degli eventuali accertamenti medici effettuati dall’Asl e vagliando l’effettiva possibilità di adibizione della lavoratrice a mansioni diverse.

Ai fini della fruizione dell’astensione obbligatoria, la lavoratrice deve presentare la domanda di indennità di maternità all’Inps on line attraverso il servizio dedicato presso il sito dell’istituto e al datore di lavoro prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e non oltre un anno, pena la perdita del diritto.

I requisiti richiesti per presentare domanda di indennità di maternità all’Inps sono diversi a seconda dell’attività lavorativa svolta dalla neomamma. Per le lavoratrici dipendenti è sufficiente avere un rapporto di lavoro in corso al momento di inizio del congedo. Le colf e badanti devono avere almeno 26 contributi settimanali nell’anno precedente al congedo o 52 contributi settimanali nei 2 anni precedenti al congedo.

Le lavoratrici agricole devono possedere la qualifica di braccianti con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo.

Per le lavoratrici sospese o disoccupate il congedo deve iniziare entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro mentre se si ha diritto alla disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione, il congedo può iniziare  oltre i 60 giorni. Per le disoccupate che negli ultimi 2 anni hanno svolto lavori che non prevedevano il contributo per la disoccupazione, il congedo spetta solo se il periodo di astensione è iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e sono stati versati all’Inps 26 contributi settimanali nei 2 anni precedenti.

Per le lavoratrice iscritte alla Gestione Separata Inps e non pensionati spetta se nei 12 mesi precedenti il mese si inizio del congedo di maternità sono stati versati almeno 3 contributi mensili.

Alla neomamma lavoratrice dipendente spetta un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sull’ultimo mese di lavoro precedente al congedo. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata, qualora il reddito derivi dallo svolgimento di attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, hanno diritto invece ad un’indennità pari all’80% di 1/365 del reddito.

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