Congedo parentale

Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro con diminuzione o annullamento della retribuzione, di cui le lavoratrici e i lavoratori che siano divenuti da poco genitori possono godere nei primi anni di vita del figlio, previsto dal Dlgs. 151/2001 e successive modificazioni. Il decreto legislativo 151/2001, originariamente focalizzata sulla tutela quasi esclusiva della maternità, è invece oggi sempre più improntato alla tutela anche dei lavoratori padri nell’ottica di incentivare la bigenitorialità intesa come condivisione fra i genitori della cura e assistenza del bambino fin dai primi mesi di vita dello stesso.

La tutela accordata alla madre lavoratrice dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità si inserisce invece nel quadro di tutele previste dall’ordinamento in favore delle donne in tema di pari opportunità sul lavoro ed a salvaguardia dei diritti della famiglia e dei diritti e doveri dei genitori sanciti dagli art 29 e 30 Costituzione. In particolare l’ordinamento tutela la maternità sotto tre punti di vista.

Cos’è il congedo parentale

In primo luogo assicura alla madre la permanenza del rapporto di lavoro e il mantenimento dei diritti ad esso connessi ponendo un espresso divieto di licenziamento della lavoratrice durante l’assenza dal lavoro per astensione obbligatoria e facoltativa e permessi per malattia del bambino e comunque dall’inizio della gravidanza fino ad un anno di vita del bambino.

In secondo luogo garantisce una sicurezza economica alla madre lavoratrice prevedendo un trattamento economico, seppur ridotto, durante la fruizione dei congedi obbligatorio e facoltativo e attraverso il riconoscimento durante il periodo di astensione anche di contributi figurativi ai fini pensionistici.

In terzo luogo tutela il bambino assicurando alla madre il tempo necessario alla sua cura ed assistenza, nei primi mesi di vita, attraverso i congedi obbligatorio e facoltativo e successivamente riconoscendo permessi per malattia dei figli e per figli con handicap grave.

In tale quadro normativo di tutela della maternità e della paternità si iscrivono gli istituti del congedo di maternità e del congedo di paternità, del congedo parentale, dei congedi sperimentali per il padre lavoratore, dei permessi per i controlli prenatali della lavoratrice gestante, dei permessi per allattamento e dei congedi per malattia del figlio.
Nello specifico, per ciò che in tale sede rileva, il congedo parentale può essere definito come la facoltà dei genitori di assentarsi dal lavoro per provvedere alla cura e assistenza del figlio neonato o adottato nei primi mesi successivi all’inserimento nella famiglia. Per la madre, e nei casi eccezionali di congedo di paternità per il padre, si tratta di un periodo di assenza dal lavoro ulteriore rispetto al periodo di astensione obbligatoria. Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa di cui possono fruire le madri e i padri lavoratori dipendenti con figli di età fino a 12 anni. Il congedo parentale è concesso anche in caso di adozione o affidamento: in tali casi i genitori possono assentarsi dal lavoro entro gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del bambino e non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottivo.

 

 

Chi ha diritto al congedo parentale

Ciascun genitore ha diritto all’astensione facoltativa a prescindere dal diritto dell’altro genitore, pertanto il padre ha diritto a fruire dell’astensione facoltativa anche nell’ipotesi in cui la madre non ne abbia diritto. Hanno diritto a fruire del congedo parentale tutti i lavoratori subordinati, inclusi gli apprendisti e i soci di cooperative, nonché i dirigenti. Il congedo parentale è riconosciuto ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio solo a determinate condizioni. L’indennità di maternità è infatti riconosciuta ai lavoratori domestici solo se abbiano maturato un certo numero di contributi nei mesi precedenti la gravidanza. L’indennità è inoltre riconosciuta ai lavoratori a domicilio a condizione che la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro affidato anche se non ultimato. Alcune limitazioni riguardano poi i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato, i quali, per poter fruire del congedo nel primo anno di vita del bambino devono aver maturato 51 giornate lavorative nell’anno precedente l’evento indennizzabile, mentre per poterne fruire negli anni successivi al 1° e fino ai 3 anni di vita del bambino, è necessario anche aver acquisito lo status di lavoratore agricolo con iscrizione negli elenchi agricoli.

Hanno diritto al congedo parentale anche i lavoratori autonomi che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo e sempre che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. L’Inps riconosce infatti dal 1° gennaio 2012 le tutele di malattia e un congedo parentale di 3 mesi entro il 1° anno di vita del bambino a fronte di almeno 3 mesi di contributi versati, a tutti i professionisti, a tutti i lavoratori parasubordinati, amministratori, sindaci, revisori, venditori “porta a porta” e co.co.co.

congedo parentale

Quanto dura il congedo parentale

Quanto alla durata del congedo parentale la stessa varia a seconda che a fruirne sia un solo genitore o entrambi. Nel caso in cui a fruirne sia solo la madre, il periodo massimo di astensione facoltativa è di 6 mesi, da godere successivamente al termine del periodo di astensione obbligatoria. Se a fruirne è invece solo il padre, il periodo massimo di astensione è di 7 mesi dalla nascita del figlio. Nell’ipotesi di fruizione da parte di entrambi i genitori, il periodo massimo di astensione facoltativa totale per entrambi è pari a 11 mesi, nel rispetto dei limiti massimi di 6 mesi fruibili dalla madre e 7 mesi dal padre. Nel caso in cui a fruire dell’astensione facoltativa sia originariamente un solo genitore ed il secondo genitore si inserisca in un secondo momento, il periodo massimo di astensione totale è di 10 mesi o di 11 mesi se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi.

I periodi di astensione facoltativa riconosciuti a ciascun genitore possono essere continuativi oppure frazionati. L’ipotesi di astensione frazionata si verifica quando tra un periodo e l’altro viene ripresa l’attività lavorativa oppure vengono interrotti da ferie, malattia o assenze effettuate ad altro titolo; in questi ultimi 3 casi i giorni festivi, i sabati e le domeniche non sono computati nel periodo di astensione e non vengono indennizzati. L’astensione facoltativa può inoltre essere fruita su base oraria secondo le modalità previste nello specifico dai singoli contratti collettivi. Nel caso in cui la contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro non disciplini le modalità di fruizione su base oraria del congedo parentale, il genitore può scegliere la fruizione giornaliera o quella oraria. In quest’ultimo caso è consentita l’astensione fino ad un massimo della metà delle ore medie lavorate giornalmente nel mese precedente a quello di godimento del congedo.

 

 

Come fare domanda per il congedo parentale

La domanda di fruizione dell’astensione facoltativa deve essere inoltrata al datore di lavoro prima dell’inizio del periodo di congedo parentale indicando data di inizio e di fine dell’astensione. I genitori che intendono avvalersi dell’astensione facoltativa devono inoltre depositare domanda in via telematica collegandosi al sito dell’Inps indicando il periodo di astensione. Tale domanda deve essere poi consegnata in copia al datore di lavoro. Il periodo di astensione facoltativa non è integralmente indennizzato. In origine l’indennità economica andava fino al terzo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di 6 mesi. Successivamente l’art. 9 D.Lgs. 80/2015 ha portato il periodo indennizzabile da 3 a 6 anni. Nello specifico, fino a 6 anni di vita del bambino al genitore è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera per un periodo massimo di 6 mesi. Dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di vita del bambino, al genitore in congedo parentale spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino, invece, al genitore non spetta alcuna indennità.

La retribuzione media giornaliera utile per il calcolo del congedo parentale viene determinata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile. Per i lavoratori autonomi e parasubordinati l’indennità e calcolata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro per i lavoratori a progetto o parasubordinati dell’anno precedente alla fruizione del congedo e della retribuzione convenzionale prevista per l’anno del congedo per i lavoratori autonomi.


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