Con ordinanza della Corte di Cassazione n. 19062 del 14.09.2020 viene stabilito che:
in presenza di richiesta di un periodo di ferie da parte del lavoratore in malattia e prima del superamento del periodo di comporto, al fine di evitare la perdita del posto di lavoro, il datore deve accordarle se non ostano obiettive ragioni organizzative o produttive.
Il caso preso in esame dalla Corte riguarda un lavoratore il quale era stato trasferito dalla società datrice di lavoro presso un’altra sede, in un altro Comune e con mansioni deteriori. Detta decisione aziendale ha peggiorato le condizioni di salute del lavoratore il quale è stato costretto ad un lungo periodo di assenza per malattia.
All’approssimarsi della scadenza del periodo di comporto, il lavoratore richiedeva alla società la possibilità di fruire di giorni di ferie i quali però non vennero concessi. Il lavoratore, a questo punto, produceva ulteriori certificati di malattia i quali non vennero considerati dalla società. La società contestava l’assenza ingiustificata e successivamente intimava il licenziamento per giusta causa.
Il Tribunale competente in primo grado dava ragione alla società datrice di lavoro assumendo che il lavoratore fosse consapevole della sua prolungata assenza ingiustificata.
La Corte di Cassazione ha, invece, riconosciuto valenza ai certificati medici prodotti successivamente dal lavoratore (a seguito del rifiuto di concessione di ferie) affermando, pertanto, che le assenze risultavano giustificate ed inoltre si è soffermata sulla richiesta di ferie, non concesse dalla società datrice di lavoro, evidenziando due aspetti (già riconosciuti da precedenti sentenze di legittimità):
1.Interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto lavoro
Il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto.
Grava sul datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare – ove sia stato investito di tale richiesta – di aver tenuto conto, nell’assumere la relativa decisione, dell’interesse del lavoratore, rilevante e fondamentale, volto ad evitare la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto.
2. Correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto
Pur non esistendo nessuna norma che impone l’accoglimento delle ferie, rimesse alla discrezionalità del datore di lavoro quest’ultimo è chiamato a bilanciare esigenze contrapposte.
Il datore di lavoro deve considerare che l’ordinamento impone, in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede del contratto, di venire incontro alla richiesta di ferie del lavoratore al fine di evitare il licenziamento e quindi la perdita del posto di lavoro, fonte di reddito per il lavoratore e la sua famiglia, una volta ponderati i contrapposti interessi.
Il lavoratore, quindi, ha la facoltà di richiedere le ferie per sospendere il periodo di comporto e il datore di lavoro non ha l’obbligo di accordarle ma al diniego dovrà apporre motivazioni organizzative lavorative valide, concrete ed effettive.