Addetti alla ristorazione ospedaliera - mansioni e livello - Studio Legale Bronzini

Addetti alla ristorazione ospedale

Addetti alla ristorazione ospedaliera – mansioni e livello

Con Sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – n. 4773/2020 pubblicata il 21.07.2020 (in pdf alla fine dell’articolo), il Giudice riconosce per la prima volta (e dopo un lungo confronto sindacale) un inquadramento in un livello superiore (il III del CCNL Multiservizi anziché il II) al lavoratore che presta servizio di ristorazione ai degenti di un nosocomio.

Il caso preso in esame dal Tribunale di Roma ha avuto ad oggetto la prestazione lavorativa resa all’interno dell’appalto dell’Ospedale San Camillo Forlanini, con particolare riferimento alla distribuzione del pasto in favore dei pazienti.

Addetti alla ristorazione ospedaliera – mansioni e livello

La lavoratrice veniva inquadrata dalla società appaltatrice nel II livello del CCNL Multiservizi ovvero tra i lavoratori che

con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione.

Nei fatti però, la ricorrente svolgeva mansioni rientranti nella categoria superiore ovvero nel III livello del CCNL Multiservizi, riguardante anche coloro che sono addetti alla ristorazione, e nello specifico

lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnicopratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali.

La lavoratrice, infatti, dimostrava che per l’intero periodo di lavoro le mansioni che aveva svolto non rientravano in semplici attività di trasporto di carrelli, contenenti i pasti dei degenti, dalle cucine ai reparti (rientranti nel II livello del CCNL applicato) ma implicava anche un continuo contatto con i degenti e con il personale sanitario del nosocomio incombendo su di lei una rilevante assunzione di responsabilità.

Reali mansioni svolte

Nello specifico la lavoratrice si occupava:

  • di verificare la correttezza delle informazioni appuntate sulle schede contenenti le dietoterapie con il paziente assegnato al letto corrispondente;
  • controllava le temperature del vitto (diverse per quello caldo e per quello freddo);
  • prestava assistenza ai pazienti, come nell’apertura delle posate o delle confezioni di fette biscottate;
  • interagiva con il caposala in caso ci fossero dei digiuni o spostamenti di letti o diete vietate.

A seguito di prova testimoniale, a dimostrazione delle effettive mansioni svolte dalla lavoratrice, il Giudice del Lavoro conclude con

In sintesi può dirsi che sarebbe riduttivo inquadrare l’attività della ricorrente nel semplice trasporto dei carrelli, essendo ben più articolata e complessa, sicché essa meglio si colloca nell’ambito del superiore III livello.

Alla lavoratrice, infine, vengono riconosciute le differenze di retribuzione in virtù dell’inquadramento in un livello superiore.

A seguire il pdf della Sentenza integrale:

Sentenza Tribunale Ordinario di Roma Sezione Lavoro n. 4773-2020

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