Attività giornalistica radiotelevisiva - Studio Legale Bronzini

Attività giornalistica radiotelevisiva

Attività giornalistica radiotelevisiva

In due diverse Sentenze della Corte di Appello di Roma – sezione Lavoro – la n. 177 del 30.01.2019 e la n. 40 del 21.02.2019 si configura l’attività giornalistica radiotelevisiva anche nell’ambito di programmi di intrattenimento e svago, con un contenuto propriamente informativo.

L’attività giornalistica in generale consiste nella prestazione di lavoro intellettuale diretto alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione mediante organi di informazione. Il giornalista si pone così come “mediatore intellettuale” tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso. Attraverso l’elaborazione e la presentazione di notizie il giornalista di fatto, con il suo valore aggiunto, sollecita l’interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzioni per le loro attività.

La funzione del giornalista

Il giornalista ha quindi la funzione di acquisire la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione alla cerchia dei destinatari dell’informazione e predisporre la notizia con il suo apporto soggettivo ed inventivo.

Assume rilievo al fine dell’individuazione dell’attività giornalistica la continuità e la periodicità dei servizi nonché l’attualità delle notizie e la tempestività dell’informazione, nonché l’inserimento continuativo del lavoratore nell’organizzazione d’impresa.

E’ giornalista anche chi diffonde le notizie unicamente mediante programmi radio e di rete e non tramite testate giornalistiche.

Definizione di attività giornalistica radiotelevisiva

Precedentemente a tali indicate pronunce già la Corte di Cassazione si era espressa con Sentenza del 12.01.2018 n. 25540 la quale ha rimarcato, innovando il risalente orientamento giurisprudenziale, che

non può iscriversi, in maniera riduttiva, l’attività giornalistica radiotelevisiva soltanto nell’ambito dei radio o telegiornali o nelle testate tipicamente giornalistiche e di informazione, ben potendo rientrare la stessa anche in programmi di intrattenimento o di svago, purché con contenuto propriamente informativo (Cassazione 16.12.2013 n. 28035 e Cassazione 19.01.2016 n. 830), essendo irrilevante a tali fini la L. 3 febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista, (posto che la legge citata presuppone e non definisce l’attività giornalistica (Cassazione 29.08.2011 n. 17723).

Ed ancora ha giudicato

non significativa, ai fini del riconoscimento della natura giornalistica dell’attività svolta dal dipendente, la struttura aziendale dell’ente presso cui egli presta la sua attività, rilevando piuttosto il peculiare carattere informativo (nel senso sopra esposto) delle mansioni svolte (Cassazione 27.06.2013 n. 16229).

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