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Appalto e crediti retributivi lavoratori: responsabilità solidale

Il Ministero del Lavoro con la risposta ad interpello 5 del 13.9.2018 affronta la questione dell’intervenuta abrogazione della possibilità di derogare al principio della solidarietà del committente – per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato nell’appalto – in caso di istituzione di metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti, individuati mediante specifiche clausole della contrattazione collettiva nazionale.

Infatti, con l’introduzione dell’art. 2 del decreto-legge n. 25 del 2017 è stato modificato l’articolo 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, sopprimendo il periodo ove si stabiliva che:

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”.

Deroga al regime di solidarietà negli appalti

È stata, dunque, rimossa la possibilità per il contratto collettivo nazionale di introdurre una deroga al regime di solidarietà negli appalti, anche se in realtà tale possibilità è stata comunque poco utilizzata dalle parti sociali. L’abrogazione, come spiega il Ministero nella risposta in esame, esplicherà i suoi effetti sui nuovi contratti collettivi precludendo, per il futuro, la possibilità di inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà.

Come noto, nell’attuale sistema permane l’interesse del Legislatore nel definire i requisiti dei meccanismi di decentramento leciti e/o genuini soprattutto al fine di contrastare l’eventuale utilizzo distorto delle diverse fattispecie negoziali.

Reato di somministrazione fraudolenta

A tale riguardo anche il c.d. Decreto Dignità – D.Lgs. n. 87/2018 – ha reintrodotto, all’art. 38 bis del D.Lgs. n. 81/2015 il reato di somministrazione fraudolenta, laddove “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”, prevedendo la sanzione penale dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, che va ad aggiungersi alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista all’art. 18, D.Lgs. n. 276/2003.

L’art. 29 D.Lgs 276/03 configura un regime di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori, avente ad oggetto i trattamenti retributivi, nonché il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione ai lavoratori impiegati nell’appalto e al periodo di esecuzione dello stesso, entro il limite di due anni dalla sua cessazione

Esclusione del vincolo solidale

Responsabilità che, come evidenziato, costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore coinvolto in operazioni di decentramento, a prescindere dallo schema negoziale utilizzato e dalla sua liceità.

Prima dell’intervento del D.L. n. 25 del 17 marzo 2017, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, l’art. 29, comma 2, prevedeva, altresì, la possibilità di escludere il vincolo solidale mediante disposizioni “dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”.

L’eventuale esclusione della solidarietà da parte della contrattazione nazionale maggiormente rappresentativa, tuttavia poteva riguardare esclusivamente “i trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi“, essendo quest’ultimi obblighi di natura pubblicistica ed in quanto tali sottratti alla facoltà derogatoria delle parti sociali.

L’articolo 2 del decreto-legge n. 25 del 2017 ha, però, modificato l’articolo 29, sopprimendo il periodo ove si stabilisce che “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”.

È stata in tal modo rimossa la possibilità per il contratto collettivo nazionale di introdurre una deroga al regime di solidarietà negli appalti.

Abrogazione per i nuovi contratti collettivi

Tenuto conto degli effetti abrogativi appena indicati, la risposta del Ministero del Lavoro in esame spiega, innanzitutto, che tale abrogazione esplica i suoi effetti sui nuovi contratti collettivi, precludendo per il futuro la possibilità di inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà.

In virtù di tale disposizione, sempre secondo il Ministero, ogni atto deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato posto in essere, manifestando l’esigenza che la legge non sia ordinariamente retroattiva ovvero che lo sia solo se, in deroga al principio generale d’irretroattività, si qualifichi espressamente come tale.

Pertanto, per quel che riguarda i contratti di appalto stipulati prima del 17 marzo ed in corso di esecuzione anche dopo l’intervenuta abrogazione, il Ministero ritiene che, in applicazione del principio tempus regit actum, ai fini della individuazione della legge applicabile e dunque dell’operatività o meno della deroga, sia corretto riferirsi al momento dell’insorgenza del credito retributivo del lavoratore, oggetto del vincolo solidale, e non a quello della sottoscrizione dell’appalto o dell’attivazione dei metodi e procedure di controllo da parte del committente.

Esclusione solidarietà solo per crediti precedenti

Viene considerato, infatti, che nella specie la norma così novellata, quale ius superveniens opera non nei confronti della fattispecie dell’appalto e/o delle procedure di controllo ma nei confronti di situazioni e/o fatti – obbligazioni retributive derivanti della prestazione del lavoratore – che al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 25 non erano ancora sorte e dunque non risultavano perfezionate nei loro elementi né tantomeno nella loro esecuzione.

La disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà troverebbe, dunque, applicazione solo per i crediti retributivi maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 25, sempre che ricorrano le condizioni ivi previste; per i crediti retributivi maturati nel periodo successivo, invece, non potrebbe operare deroga alcuna alla fondamentale garanzia prevista a favore del prestatore.

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